18 Dicembre 2018

Differenze tra Start up e PMI innovative

Differenze tra Start up e PMI innovative: struttura, benefits e agevolazioni previste dalla legislazione italiana

Oltre ai benefits, tra le differenze tra Start up e PMI innovative, in Italia sono previste anche agevolazioni e misure di sostegno.
Il decreto Investment Compact ha, infatti, importato nel 2015 diversi privilegi per le PMI innovative quali semplificazioni burocratiche, misure di sostegno economico e significativi vantaggi fiscali.

Nell’immaginario comune le definizioni di Start up e di PMI innovativa vengono spesso sovrapposte pensando che le due realtà aziendali siano riconducibili alla medesima posizione commerciale. Le due categorie di imprese presentano però differenze rilevanti identificabili solo mediante un’analisi approfondita della struttura aziendale stessa.

Chiariamo dunque quali sono le principali differenze tra Start up e PMI innovative andando ad approfondire singolarmente l’uno e l’altro status di appartenenza.

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Start up innovative: i requisiti e le caratteristiche

Il Decreto Legge n.179 del 2012 introduce in Italia la definizione di Start up innovativa esplicitando quali agevolazioni siano previste per questa tipologia di impresa. Le Start up innovative sono imprese decisamente orientate all’innovazione tecnologica portate a sostenere spese significative nel campo di ricerca e sviluppo e nella selezione di personale altamente qualificato tecnologicamente.

La normativa non pone limitazioni riguardo all’ambito d’azione aziendale, infatti, possono rientrare nello status di Start up imprese operanti in qualsiasi ambito produttivo. Esistono però alcuni requisiti specifici fondamentali che un’azienda deve possedere per potersi identificare come Start up innovativa:

  • L’impresa deve essere costituita da meno di 48 mesi e non prima del 2012;
  • Il valore annuo della produzione aziendale non deve superare i 5 milioni di euro;
  • È necessario avere sede principale in Italia o in un Paese dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché esista una sede produttiva oppure una filiale in Italia;
  • L’attività deve avere come oggetto sociale unico o predominante lo sviluppo, ovvero l’ideazione e la commercializzazione di beni o servizi innovativi con elevato valore tecnologico;
  • L’azienda non deve distribuire utili;
  • L’impresa non può essere costituita da fusione o scissione societaria.

Infine le aziende, per poter ricevere i benefici derivanti dallo status di Start up, devono verificare il proprio contenuto innovativo risultando in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • Una quota pari al 15% del valore maggiore tra quello del fatturato e dei costi annui è riservata all’investimento in ricerca e sviluppo;
  • L’impresa risulta titolare, depositaria o licenziataria di una privativa industriale, ovvero di un brevetto registrato specifico;
  • La forza lavoro è costituita per almeno un terzo da dottori di ricerca, ricercatori e dottorandi o per almeno due terzi da collaboratori in possesso di una laurea magistrale.

 

PMI innovative: i requisiti e le caratteristiche

La definizione di imprese PMI innovative è contenuta nel già citato Decreto Legge Investment Compact. Le PMI innovative devono rientrare nella connotazione di società di capitali, costituite anche in forma cooperativa.

Come per le Start up innovative, non esiste alcun vincolo settoriale, purché le imprese siano caratterizzate da forte sviluppo tecnologico; esistono però anche in questo caso dei requisiti di cui l’impresa deve essere dotata per essere ammessa allo status di PMI innovativa:

  • È necessario avere sede principale in Italia o in un Paese dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché esista una sede produttiva oppure una filiale in Italia;
  • L’impresa dispone della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione qualificata;
  • L’azienda non è iscritta alla sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle Start up innovative;
  • Non esistono azioni dell’azienda quotate in un mercato regolamentato.

Anche per le PMI innovative il contenuto innovativo aziendale deve essere comprovato dalla presenza di almeno due delle seguenti peculiarità:

  • Una quota pari al 3% della maggiore entità tra costo e valore totale della produzione è riservata al settore di ricerca, sviluppo e innovazione
  • L’impresa risulta titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale attinente all’oggetto sociale e all’attività svolta
  • La forza lavoro è costituita per almeno un quinto da dipendenti o collaboratori con titolo di dottorandi, dottori di ricerca, laureati o ricercatori. In alternativa, l’azienda deve possedere una quota di almeno un terzo del personale in possesso di laurea magistrale.

 

Le 4 principali differenze tra Start up e PMI innovative

  1. Oggetto sociale

Le Start up innovative, per essere riconosciute come tali, devono identificare come soggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, l’ideazione e la commercializzazione di beni o servizi ad elevato valore tecnologico. Le PMI innovative non hanno invece alcun obbligo imposto dalla normativa riguardo l’oggetto sociale.

  1. Data di costituzione

Lo status di Start up innovativa può essere assunto da aziende costituite da non più di 48 mesi. Per le PMI innovative non esistono delimitazioni temporali, purché le aziende risultino in possesso di almeno un bilancio certificato, caratteristica che esclude dallo status di PMI innovative le società di nuova costruzione.

  1. Ordine di dimensione

Il valore di produzione annuo delle Start up innovative deve essere inferiore ai 5 milioni di euro. Le imprese con qualifica di PMI innovativa devono essere imprese di piccola e media dimensione ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE, quindi attività il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui bilancio totale non supera i 43 milioni di euro e il cui numero di dipendenti risulti inferiore a 250 persone.

  1. Requisiti di innovatività

Sia le Start up che le PMI innovative hanno l’obbligo di rispettare alcuni requisiti specifici di innovatività riguardanti brevetti specifici, titolarità del personale e volume degli investimenti in ricerca e sviluppo. Per le Start up è richiesto il possesso di almeno uno dei tre requisiti prestabiliti, le PMI innovative devono invece presentarne almeno due.

 

Benefits e agevolazioni: differenze tra Start up e PMI innovative

Il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa permette sia alle Start up che alle PMI innovative di usufruire di specifiche misure di supporto disposte dallo Stato per agevolare l’attività commerciale.

Per le Start up innovative sono previsti:

  1. Esonero dal pagamento annuale alla Camera di Commercio;
  2. Credito d’imposta al fine di assumere personale altamente qualificato;
  3. Deroghe alla disciplina sul diritto del lavoro (le Start up innovative possono assumere con contratti a tempo determinato anche di sei mesi e rinnovabili senza soluzione di continuità);
  4. Disciplina speciale in caso di fallimento;
  5. Incentivi agli investimenti per aziende operanti nel settore sociale ed energia;
  6. Durata temporale dei benefici di quattro anni.

 

Per le PMI innovative sono previsti:

  1. Disciplina ordinaria per l’assunzione di personale altamente qualificato;
  2. Disciplina ordinaria in tema di disciplina di lavoro;
  3. Disciplina ordinaria in caso di fallimento.

 

Benefits e agevolazioni comuni per Start up e PMI innovative

Lo Stato mette a disposizione di Start up e PMI innovative anche benefits e vantaggi comuni:

  1. Esonero dall’imposta di bollo e diritti di segreteria all’avvio dell’attività;
  2. Possibilità di remunerare i collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale e incentivi fiscali;
  3. Crowdfunding per raccogliere capitale attraverso le piattaforme online;
  4. Incentivi fiscali agli investimenti;
  5. Accesso semplificato al Fondo Centrale di Garanzia PMI.

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